Contratti associativi
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Contratti associativi: mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, soccida

Le imprese di tipo associativo, in cui il ruolo dell'imprenditore è condiviso tra il proprietario del terreno e un mezzadro, colono o compartecipante, erano piuttosto diffuse nel passato ma hanno perso via via di importanza prima con la Legge 756/1964, che ha posto il divieto alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, e definitivamente con la Legge 203/1982, che all'art. 25 prevede la conversione in affitto di tali contratti a richiesta di una delle parti, oppure la risoluzione degli stessi alle condizioni e nei tempi previsti dagli artt. 26-34 della stessa legge (la durata massima prevista, solo per situazioni particolari, dei contratti associativi non convertiti è di 10 anni dal termine dell'annata agraria 1982/83).
Già nel 1982, all'atto dell'emanazione della Legge 203, le imprese di tipo associativo interessavano solo l'1,6% delle aziende.

Mezzadria

È un contratto che veniva stipulato tra un concedente, che forniva il fondo (compresa la casa colonica e gli altri fabbricati necessari all'attività agricola) e sosteneva tute le spese relative, e un mezzadro, che doveva garantire tutto il lavoro manuale, in genere ricorrendo ai membri della famiglia. Il capitale agrario veniva fornito per metà dal mezzadro, salvo accordi particolari; in modo analogo erano suddivise le spese di esercizio. Il lavoro intellettuale spettava al concedente, che doveva tenere un libretto colonico; le decisioni relative alla conduzione dell'azienda andavano prese in comune.
Gli utili erano ripartiti inizialmente nella misura del 50%, poi del 58% a favore del mezzadro e quindi, con la Legge 203, del 64%, sempre a favore del mezzadro. I redditi dell'imprenditore e del mezzadro sono perciò diversi e pari alla differenza tra la quota dei prodotti spettanti ad ognuno ed i costi sostenuti; in tale tipo di impresa si ha infatti lo sdoppiamento del ruolo dell'imprenditore, dato che le decisioni ed il rischio relativo sono condivisi tra proprietario e mezzadro.

Colonia parziaria

È un contratto associativo simile alla mezzadria, ma in cui gli apporti dei fattori produttivi da parte del proprietario e del colono venivano fissati di volta in volta. Il proprietario forniva il fondo, senza tuttavia l'obbligo dell'abitazione, e il lavoro intellettuale; la famiglia colonica il lavoro manuale. Il capitale di esercizio veniva ripartito in modo vario tra proprietario e colono. I prodotti venivano divisi, come nella mezzadria, in percentuale, che però variava a seconda dell'entità dei capitali forniti dalle parti.

Compartecipazione

È un tipo di contratto in base al quale il proprietario affidava ad un compartecipante la cura di una produzione, fornendogli il terreno e le attrezzature necessarie e ripagandolo con una quota del prodotto ottenuto non inferiore al 60% qualora il compartecipante partecipi al 50% delle spese di conduzione. Il contratto di compartecipazione può interessare l'intero ciclo colturale oppure solo una parte di questo; in entrambi i casi, comunque, comporta un maggior coinvolgimento del lavoratore, pagato in percentuale, rispetto al lavoro salariato.

Soccida

Era un contratto che interessava il bestiame, in cui un soccidante affidava le cure di un gregge o di una mandria al soccidario, il quale aveva l'obbligo di allevarlo e di trasformare i prodotti. Gli utili venivano ripartiti in percentuale.
Si hanno varie forme di soccida:

- soccida semplice, in cui il bestiame è conferito dal soccidante (artt. 2171-2181 C.C.);

- soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti nella proporzione stabilita (artt. 2182-2185 C.C.);

- soccida con conferimento di pascolo, in cui il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186 C.C.).

La Legge 203 del 1982 prevede la conversione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, e quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante sia inferiore al 20% dell'intero bestiame conferito. Il contratto di soccida ha avuto una ripresa ed una espansione notevole in questi ultimi anni a causa della diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra allevatori ed industrie fornitrici di mangimi. Questo si verifica sempre più di frequente nel caso di polli, tacchini, suini, bovini da ingrasso. L'industria fornisce i soggetti da allevare (pulcini, tacchinetti, suinetti svezzati, vitelli da ristallo), i mangimi, i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria, mentre l'agricoltore fornisce i locali, la manodopera e, nel caso dei bovini, l'insilato di mais. Alla fine del periodo di ingrasso, dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati, si ricava l'indice di conversione dei mangimi. Al contratto è allegata una tabella che fornisce, per ogni rapporto di conversione, la quota di riparto del prodotto tra soccidante e soccidario. All'atto della sottoscrizione del contratto viene indicato anche il prezzo al quale il prodotto sarà ritirato a ciclo concluso. Soccidante e soccidario (allevatore).

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